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Normativa Sicurezza

D.Lgs. 626

La vecchia normativa sicurezza D.Lgs. 626 sostituita dal D.lgs. 81.

ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito
delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli
organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di
istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli
archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto
sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle
attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con
rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi
espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di
attuazione.
4 bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell’ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse
attività, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4ter. Nell’ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può
delegare quelli previsti dall’art.4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11 primo periodo.

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ART. 2
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono
equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per
conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione
scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per
perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione
ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione
del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa
stessa ovvero dell’unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei
poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell’azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o
in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del
lavoro o in igiene e medicina
preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove
necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in
possesso di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi
dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
h) agente: l’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso
per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di
autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

ART. 3 ....Aggiornati al Nuovo Testo Unico Sicurezza:

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  1. Legge 7 Luglio 2009 n.88
  2. D.Lgs. 3 Agosto 2009 n.106 correttivo

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Pagina aggiornata al 05/09/2010.

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