ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo
prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori
durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei
riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile,
nonché nell’ambito
delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività degli
organi con compiti
in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di
istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni
ordine e grado, degli
archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree
archeologiche dello Stato, delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e
dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto
sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato e delle
attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del
Ministro competente di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei
lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con
rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si
applicano nei casi
espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e
relative norme di
attuazione.
4 bis. Il datore di lavoro che esercita le
attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell’ambito delle
rispettive
attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o
sovraintendono le stesse
attività, sono tenuti all’osservanza delle
disposizioni del presente decreto.
4ter. Nell’ambito degli adempimenti
previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può
delegare quelli
previsti dall’art.4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11 primo periodo.
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Testo Unico
D.lgs. 81/2008?
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ART. 2
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il
proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli
addetti ai
servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche
speciale. Sono
equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società,
anche di fatto, che prestino la loro attività per
conto delle società e degli
enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione
scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per
agevolare o per
perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì
equiparati gli allievi degli istituti di istruzione
ed universitari, e i
partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e
biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non
vengono computati ai fini della determinazione
del numero dei lavoratori dal
quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di
lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa,
ha la responsabilità dell’impresa
stessa ovvero dell’unità produttiva, quale
definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei
poteri decisionali
e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, per datore di lavoro si intende
il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia
preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di
prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o
interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali
nell’azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1)
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori
e psicotecnica o
in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del
lavoro o in igiene e
medicina
preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre
specializzazioni individuate, ove
necessario, con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro dell’università e della
ricerca
scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro
o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3)
autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona
designata dal datore di lavoro in
possesso di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone,
eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro, di seguito
denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso
delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi
dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della
popolazione e dell’integrità dell’ambiente
esterno;
h) agente: l’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il
lavoro e potenzialmente dannoso
per la salute;
i) unità produttiva:
stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata
di
autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
ART. 3 ....Aggiornati al Nuovo Testo Unico Sicurezza:
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